
di Massimo Claudio Volpicelli
Si avanti a sentenze che, oltre a fare giurisprudenza, chiariscono parametri, limiti e confini per l’installazione di nuove antenne di telefonia mobile, un vero e proprio spauracchio per quanti si battono in difesa della salute nel tentativo di scongiurare l’installazione di nuovi ripetitori. Il Consiglio di Stato nella sentenza n: 5756 pubblicata il 20 Agosto 2019 ha respinto la richiesta di un gruppo di cittadini veneti contrati al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di una nuova Stazione di Radio Base. In pratica, affermano i giudici amministrativi nel dispositivo, l’autorizzazione rilasciata – anche per silentium – assorbe in sé e sintetizza ogni altra autorizzazione, comprese le autorizzazioni edilizie, con l’unico limite individuato nel rispetto delle disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali. E inoltre, chiriscono i magistrati, nemmeno l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) può intervenire nell’iter autorizzatorio, in quanto “l’Arpa non incide sulla legittimità della installazione”.

Per capirne di più abbiamo chiesto un parere all’Avvocato Valeria Rossitto del foro di Monza e Brianza, già relatrice a Milano nel convegno nazionale 2019 promosso dall’Associazione Italiana Elettrosensibili: “la sentenza non si discosta dall’interpretazione oramai più che decennale della giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui – afferma l’Avv.Rossitto – a seguito l’entrata in vigore del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, il procedimento autorizzativo, previsto dagli artt. 86 e 87 del Codice delle Comunicazione, assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, residuando l’applicabilità dell’art. 4 della Legge n. 223/1990 ai manufatti costruiti in data anteriore all’anno 2003.

Tuttavia, precisa il Consiglio di Stato con sentenza del 26/03/2018, n. 1887, non è stato esclusa la necessità di un’espressa valutazione in ordine ai profili di rilevanza edilizia. Dunque, il procedimento unico introdotto dal Dlgs n. 259 del 2009 non esime la Pubblica Amministrazione dalla dovuta trasparenza nel provvedimento finale, nel quale dovrà essere dato espressamente conto anche della valutazione operata in punto ai profili urbanistici – edilizi”.
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