Giurisprudenza alla mano, è facoltà del Sindaco emanare provvedimenti contingibili e urgenti atipici per tutelare la salute dei cittadini. Lo affermano le sentenze del Consiglio di Stato n. 256/200, del Tar del Molise n. 24 del 2000 e del Tar Lombardia n. 1868/99, così come l’ex art. 38 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 sull’Ordinamento delle autonomie locali, che investe il primo cittadino di “Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale’: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini”. Eppure, in simbiosi col Piano Colao che chiede a Conte di “escludere opponibilità locale se protocolli nazionali sono rispettati”, le aziende telefoniche stanno facendo ricorso al TAR per chiedere ai giudici amministrativi l’annullamento delle ordinanze Stop 5G emesse dai Sindaci.
ADERISCI ALL’ALLEANZA ITALIANA STOP5G: CONSULENZE TECNICHE E LEGALI
Senza fornire garanzie sanitarie su sicurezza e non nocività della nuova sperimentazione tecnologica che usa radiofrequenze onde elettromagnetiche non ionizzanti inesplorate ma già possibili agenti cancerogeni, le Telco s’appellano ai giudici amministrativi per coprire comunque il territorio nazionale di nuove antenne, così come prevedono i piani industriali e Colao che – a detta pure dei medici di ISDE Italia – ignora però “principi democratici, di partecipazione e precauzione” rivendicati invece dai primi cittadini per la moratoria.
Tra gli oltre 500 comuni tecnoribelli, in questi giorni alcuni sindaci di Veneto, Lazio e Sicilia si sono visti notificare il ricorso al TAR: “si conclude con l’annullamento dell’ordinanza impugnata e di ogni altro ad essi antecedente, connesso e conseguenziale”, è scritto nel PQM.
Se un parere sulla fedeltà costituzionale delle ordinanze Stop 5G è però già stato fornito, ecco alcuni passaggi salienti in cui risiede la fondatezza e la legittimità degli atti atipici urgenti e continigibili emanati dai Sindaci, così come riportato nel dossier che l’Alleanza Italiana Stop 5G ha loro inviato, invitandoli a fermare il pericolo invisibile del wireless di quinta generazione con atti per la tutela ambientale e sanitaria.
SCRIVI ANCHE TU AL TUO SINDACO
PER FERMARE IL 5G
“Allo scopo di fornire all’Amministrazione Comunale soluzionitecnico-giuridiche che mirino alla massima protezione dei diritti alla salute ed alla vita, si indicano quali atti il Comune potrebbe adottare previo coinvolgimento ed interlocuzione con altri organi dello Stato, con la cittadinanza ed eventuali rappresentanze spontanee, nonché previa un’attività di interpello nei confronti delle società gestrici.
Istruttoria.
- Richiesta alle società gestrici di prestare la garanzia formale, con assunzione di responsabilità sotto i profili civili e penali, circa la certa assenza di alcun rischio per la salute e incolumità pubblica dall’esposizione a CEM a RF inferiori non solo ai 6 V/m, ma anche agli (inferiori) valori di campo elettrico e densità di potenza cui sarebbe esposta la popolazione presente nell’area di riferimento raggiunta dalla/e SRB operanti con lo standard 5G (vedi successivo punto c) tenendo anche conto della forma di propagazione delle onde elettromagnetiche, in particolare: forma pulsata delle RF, onde millimetriche, etc..
- Richiesta a Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e Ministero dello Sviluppo Economico di rilasciare parere confermante la certa assenza di alcun rischio per la salute e incolumità pubblica dall’esposizione a CEM a RF inferiori non solo ai 6 V/m ma anche agli (inferiori) valori di campo elettrico e densità di potenza cui sarebbe esposta la popolazione raggiunta dalla/e SRB (vedi successivo punto c), tenendo anche conto della diversa forma di propagazione delle onde elettromagnetiche, in particolare: forma pulsata delle RF, onde millimetriche, etc.. e specificando che in difetto, interverrà il Comune adottando misure di cautela in assenza di evidenze scientifiche di segno contrario.
ORDINANZE STOP5G FEDELI ALLA COSTITUZIONE
Sabato 20 Giugno in piazza in tutta Italia: coi Sindaci Stop 5G per fermare Colao (e il 5G)
Per entrambi i punti di cui sopra sarebbe opportuno allegare la letteratura scientifica rilevante attestante i rischi per la salute pubblica e significare in anticipo che non potranno essere considerate satisfattive risposte che rimandino agli attuali limiti di legge poiché essi non sono mai stati aggiornati rispetto ai limiti fissati ben 20 anni fa, quando i valori di fondo del campo elettromagnetico nel territorio nazionale erano inferiori a quelli attuali e la tecnologia diffusa (nel 1998 era appena stato introdotto il GSM 1800) era ben lontana dal lanciare lo standard UMTS (3G) e ovviamente quello LTE (4G).
- Acquisire una relazione tecnica con simulazione del campo elettromagnetico generato dalla/e SRB a standard 5G, attraverso la stima di un esperto della materia. Scopo precipuo di tale simulazione è di elaborare le curve di isolivello per valori di campo elettrico diversi ed inferiori al limite normativo di 6 V/m, dando anche evidenza dei valori incrementali rispetto al fondo esistenze, determinato dalle SRB già presenti o comunque irraggianti sul territorio comunale. In questo modo sarà possibile verificare puntualmente a che livelli di CEM il territorio comunale sarebbe interessato rispetto alla distanza dalla/e SRB stessa/e (identificando, ad esempio, il raggio entro il quale si riscontrerebbero valori entro gli 0,106 V/m, il raggio entro il quale si riscontrerebbero valori superiori a tale limite ma inferiori a 0, 2 V/m, il raggio per esposizioni tra 0,2 V/m e 0,6 V/m).
- Acquisire – ove ritenuto necessario – una consulenza che confermi le evidenze scientifiche sui danni alla salute, resa ad esempio da un epidemiologo, ovvero un medico legale ovvero ancora da uno specialista con specifiche competenze o esperienze legate ai fenomeni dei CEM.
- Svolgere un’accurata attività istruttoria finalizzata alla raccolta puntuale di tutti gli elementi relativi ad eventuali fasce protette (sottocategorie di protezione richiesta, minori, malati oncologici, elettrosensibili, bambini) nonché zone sensibili (asili nido, scuole, ambulatori ecc.) interessate dal CEM generato dalla/e SRB in questione. Tale attività dovrebbe essere effettuata, in tutta evidenza, in collaborazione con i cittadini.
- Eseguire incontri formativi con la popolazione, a partire da quella scolastica, volta a spiegare il funzionamento della telefonia mobile in modo fruibile e di immediata comprensione, inclusa la comunicazione sui rischi per la salute dall’utilizzo dei terminali mobili
NESSUN ALIBI: I SINDACI POSSONO FERMARE IL 5G
Si rappresenta che appaiono più fondate e legittime le ordinanze inibitorie rese dai Comuni laddove siano state presentate, ed in risposta ad esse, richieste di SCIA da parte dei gestori, piuttosto che ordinanze anticipatorie/preventive ove tali SCIA non siano ancora state depositate.
A livello preventivo si ritiene infatti che lo strumento preferibile sia l’adozione del regolamento previsto dall’art. 8 c. 6 della L. 36/01 (piano localizzazione antenne per minimizzazione dell’esposizione dei cittadini).
Qualora però, nelle more dell’esecuzione della istruttoria che si è suggerita (e che si ritiene che ciascun comune debba comunque svolgere sia ai fini del regolamento che di un’eventuale ordinanza urgente), dovesse essere presentata una richiesta di SCIA, allora potrà essere adottata l’ordinanza inibitoria, essendo altrimenti troppo lungo il tempo richiesto per approvare il regolamento.
In ogni caso si ritiene che oltre all’ordinanza urgente dovrebbe anche essere affiancato il provvedimento da parte dell’organo comunale competente (dirig./resp. del SUAP) per l’emissione di un “divieto di prosecuzione delle attività dei lavori conseguenti alla S.C.I.A. presentata il——-”, motivandolo sulla base delle stesse dell’ordinanza.”
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