Come in Cina, riconoscimento facciale in Italia: si parte da Milano e Catania, ma a Roma c’è un’istruttoria del Garante della Privacy

La retromarcia forzata di Trento non ha insegnato nulla. Nonostante una moratoria nazionale sospenda fino al 31 Dicembre 2025 la possibilità di adottare anche in Italia il riconoscimento biometrico facciale per le telecamere di videosorveglianza, esattamente come in Cina la tecnogabbia si incrementa e avanza spedita, nell’indifferenza generale. Iniziati i primi controlli con riconoscimento biometrico negli aeroporti internazionali di Milano Linate e Catania Fontanarossa, per il Giubileo 2025 anche Roma si sta dotando di questi tipo di sorveglianza, inserita nel progetto di trasformazione della Capitale in Smart City più connessa e irradiata d’Europa.

Ma proprio sul caso di Roma è intervenuto il Garante per la Protezione dei Dati Personali: ha annunciato di aver aperto un’istruttoria su un progetto di videosorveglianza nelle stazioni metro. Ecco il comunicato stampa ripreso integralmente da OASI SANA.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni a Roma Capitale su un progetto di videosorveglianza nelle stazioni della metropolitana.

Secondo alcune notizie stampa, in vista del prossimo Giubileo, l’Amministrazione prevede di installare telecamere con riconoscimento facciale, “in grado di verificare azioni scomposte” all’interno dei vagoni e sulle banchine da parte di chi in passato si è reso protagonista “di atti non conformi”.

L’amministrazione ha 15 giorni per rispondere alla richiesta di informazioni del Garante privacy, fornendo, tra l’altro, una descrizione tecnica delle funzionalità di riconoscimento facciale, la finalità e la base giuridica di tale trattamento di dati biometrici e una copia della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

Fino a tutto il 2025, ricorda l’Autorità, vige una moratoria sull’installazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale attraverso l’uso di dati biometrici, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati. Tale trattamento è consentito solo all’autorità giudiziaria, nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, e alle autorità pubbliche, a fini di prevenzione e repressione dei reati, e comunque previo parere favorevole del Garante privacy.

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