La rete greca Stop5G ha unito le forze, lanciato una campagna raccolta fondi per sostenere l’azione di sette cittadini greci ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo per fermare il 5G: violazione della normativa ambientale e rischio per la vita, queste le principali accuse mosse contro la lobby ellenica del wireless e su cui sarà chiamato a pronunciarsi il tribunale internazionale con sede in Francia a Strasburgo, debutato alla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: “in quanto istituzione indipendente, non è vincolata dalle stesse pressioni che possono subire i tribunali nazionali e c’è speranza per una valutazione obiettiva del nostro caso“, affermano i promotori del ricorso, “riteniamo nostro dovere esaurire tutte le possibilità che ci sono state date dalle autorità europee per proteggere la salute dei cittadini e l’ambiente, minacciati dall’installazione e dal funzionamento della rete 5G in quasi tutta la Grecia. Per continuare a sostenere la protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente dall’installazione“.

Il 18 febbraio 2025, sette cittadini greci hanno presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) contro la decisione del Consiglio di Stato greco n. 1046/2024, pubblicata nell’udienza pubblica del 10 luglio 2024, emessa sul caso n. E2841/2020 sulla domanda di annullamento.
I motivi di ricorso invocati riguardano la violazione degli articoli 2, 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In particolare:
1. Secondo la giurisprudenza della CEDU, nei casi riguardanti la tutela dell’ambiente e della salute umana, quando le autorità nazionali competenti violano la normativa ambientale, si ritiene che esse abbiano violato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo , in particolare gli articoli 2 e 8. In particolare, le violazioni della normativa da parte dell’autorità amministrativa competente che ha adottato l’atto impugnato, in particolare le violazioni della direttiva 2001/42, del principio di precauzione e dell’articolo 6 della Convenzione di Aarhus sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale, costituiscono una violazione degli articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
2. Tenendo conto delle sentenze giurisprudenziali della CEDU, queste sono applicabili anche nel caso di esposizione del pubblico alle radiazioni EM derivanti dall’installazione e dal funzionamento della rete 5G, che (esposizione) comporta un rischio per la vita. Inoltre, non è stata fornita alcuna informazione al pubblico in merito ai rischi di cui sopra. Di conseguenza, l’installazione e il funzionamento della rete 5G, come risulta dal contenuto dell’atto impugnato, violano l’articolo 2 del contratto.
3. Inoltre, per quanto riguarda la violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), dalla giurisprudenza della CEDU consegue che agli Stati sono imposti obblighi positivi in materia di protezione del pubblico da attività potenzialmente pericolose. Di conseguenza, la giurisprudenza della Corte è applicabile anche al caso di esposizione del pubblico alle radiazioni EM derivanti dall’installazione e dal funzionamento della rete 5G, che (esposizione) viola la privacy e la vita familiare del pubblico. Di conseguenza, l’installazione e il funzionamento della rete 5G, come previsto dall’atto impugnato, violano l’articolo 8 della Convenzione.

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