Diritti, legge e 5G secondo Michele Carducci: “Sindaci che lo sospendono, fedeli alla Costituzione”

Michele Carducci è professore Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato presso l’Università del Salento. Sul sito di ISDE Italia medici per l’ambiente, è stato appena pubblicato un suo documento dal titolo: “Schemi di orientamento costituzionale della vicenda 5G”, dove il docente leccese – impegnato nella difesa del territorio salentino dalle sempre più profonde devastazioni ambientali – chiarisce alcuni aspetti fondamentali tra 5G e diritto.

Sulla vicenda del 5G, si assiste a divergenti prese di posizione tra gli amministratori locali e a commenti e ricostruzioni, non poche volte approssimative se non addirittura confuse. Orientarsi dal punto di vista costituzionale diventa indispensabile. Per farlo, sono necessarie quattro premesse e alcune spiegazioni.” Ecco alcuni passaggi salienti del documento di Michele Carducci.

“Sul 5G, come su altre vicende italiane, si assiste a una costante confusione e sovrapposizione tra
opinioni e conoscenza: confusione favorita dai social media. Ognuno di noi non dovrebbe mai
dimenticare la massima kantiana, secondo cui “pensare non significa conoscere e conoscere non significa comprendere”. Un conto è esprimere la propria opinione sul tema, un altro è conoscere e comprendere tutti i profili coinvolti dalla complessità del tema. Entrambe le opzioni sono legittime, ma non per questo sono identiche.

La seconda premessa è che il pluralismo scientifico è in funzione dei cittadini e non dello Stato e dei poteri pubblici, per la salute delle persone e non per gli interessi del potere o di chi è “gradito” al potere. Libertà della scienza e diritto alla salute (artt. 33 e 32 Cost.) sono declinazioni della dignità sociale della persona umana (art. 2 e 3 Cost.) e della sovranità popolare (art. 1 Cost.).
Questa straordinaria architettura, prima nella storia del costituzionalismo, la dobbiamo ai nostri
Costituenti. Sarebbe bello assumerla a nostro orgoglio civile. Invece, quando si legge o si sente dire
che “la scienza non è democratica perché la legge di gravità non può essere messa ai voti”, si
percepisce la scarsa dimestichezza costituzionale che pervade la cultura civile e politica italiana.
La scienza è democratica non perché si sottopone ai voti, ma perché accetta per sé il pluralismo del confronto e della discussione dei metodi, a garanzia del pluralismo politico e della dignità sociale di diritti e libertà delle persone. (…)

L’incertezza scientifica traduce due ulteriori garanzie costituzionali: limita il potere, perché
impedisce al potere di dichiarare una propria “verità” scientifica; tutela i cittadini e le loro libertà,
perché richiede che i risultati della scienza, ancorché incerti, siano utilizzati esclusivamente al
servizio della salute dei cittadini e non degli interessi dello Stato o di soggetti “graditi” al potere.
Per questo l’art. 33 Cost. è collegato all’art. 32 Cost. ed entrambi agli artt. 1, 2 e 3 Cost.
Sul piano pratico, questo si traduce nel c.d. “principio di precauzione”. Tale principio è stato
esplicitato in diversi documenti legali accettati dall’Italia,
a partire dalla Dichiarazione di Rio del 1992 sino all’art. 191 del Trattato di funzionamento della Unione europea, dunque vincolanti per tutti (soggetti pubblici e privati). (…)

Ma esso, in realtà, altro non riflette che il “dovere di solidarietà” e di “rispetto della dignità” della
salute, richiesti a tutti dagli artt. 2 e 32, seconda parte, della Costituzione italiana. In sintesi, il suo contenuto è il seguente: l’incertezza scientifica non può essere assunta come “pretesto” (il termine è espressamente utilizzato dalle fonti) per non prendere decisioni, abbandonando i cittadini ai rischi per la propria salute, oppure decidere secondo proprie unilaterali “certezze”, indipendentemente dalla solidarietà con la salute di tutte le persone. Per comprenderne l’utilizzo pratico, si deve partire dalla formula “pretesto” (contenuta sin dalla Dichiarazione di Rio del 1992 n. 15 e chiarita dall’art 3 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici). Essa è importantissima perché – come noto – il “pretesto” è la base di tutti i paralogismi, ossia le false spiegazioni (pretesto etimologicamente significa “coprire con un telo”) utilizzate dal
potere per non decidere nulla o per giustificare una propria “certezza”.
(…)

La falsa analogia tra Covid-19 e 5G.
Un’ultima precisazione. Sul piano costituzionale, il 5G non è in nulla paragonabile al Covid-19. Il 5G è una tecnologia umana non un fatto naturale osservato dalla scienza (come il Covid-19). In quanto tecnologia, essa manipola la vita a seguito di azioni umani di uso delle tecnologia. Su tale tecnologia si interroga la scienza, con le sue fisiologiche incertezze. Ma queste incertezze non
possono assurgere a “pretesto” per non far nulla, violando il “principio di precauzione” e il “dovere di solidarietà” e di rispetto della dignità della salute delle persone. Nel quadro delle categorie costituzionali, il 5G identifica un classico esempio di c.d. “ignoto tecnologico” che produce “esposizione passiva involontaria” delle persone: un fatto umano nuovo, di cui non si conoscono bene gli effetti sulla vita e sulla salute (non solo umana, ma anche di tutti altri esseri viventi meritevoli di tutela), frutto di azioni umane che si impongono su altri soggetti umani. (…)

Sulla presunta affermazione che non esistano problemi per la salute.
Ecco allora che il tema delle incertezze intorno al 5G deve essere correttamente collocato nel quadro dei diritti costituzionali della persona umana: salute, diritto all’informazione, consenso informato, 5 divieto di trattamento obbligatorio da parte di altri privati; il tutto, nella deontologia della precauzione e del dovere di solidarietà. Pertanto, la semplice asserzione che non esistano problemi per la salute non è di per sé sufficiente a soddisfare tutte le garanzie costituzionali richiamate. Per gli “ignoti tecnologici”, ci vuole di più, per due ragioni. In primo luogo, nei rapporti scientifici sul 5G, al massimo si legge che “allo stato” non esistono evidenze sul pericolo di danno. Tuttavia, enunciati simili, riguardando un “ignoto”, non abilitano a un postulato di certezza. Sul piano logico, l’assenza di evidenze su un fatto “ignoto” non crea conoscenza: impone approfondimento. Se poi, su tale “ignoto”, emergono conclusioni differenti in altri studi pubblicati su riviste scientifiche o da associazioni di scienziati o da Istituzioni di ricerca,
che accettano la verifica trasparente e il confronto di dati, vuol dire che esiste incertezza scientifica, che si interroga sul bene della vita. Nell’una come nell’altra ipotesi, il principio di precauzione non può essere eluso. (…)

Le Ordinanze amministrative di sospensione del 5G.
Pur dovendo leggere le Ordinante una per una, per valutarle correttamente, si deve concludere che, in linea generale, sospendere precauzionalmente il 5G è la decisione più fedele alla Costituzione e precisamente agli artt. 1, 2, 3, 21, 32 e 33 Cost.

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2 commenti

  1. la gran parte degli italiani stanno su Facebook i 2/3 della giornata a dire tutto quello che fa in tempo reale ed ha paura di una app che li aiuta a stare lontano dalla pandemia?!?

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